Tasse Staking Criptovalute 2026: Come si tassa in Italia
Ultimo aggiornamento: aprile 2026 · Fonti: AdE Circolare 30/E del 27 ottobre 2023, art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR, art. 44, comma 1, lett. h TUIR (pre-2023), L. 207/2024, L. 199/2025, D.Lgs. 194/2025 · Per residenti fiscali in Italia. Non costituisce consulenza fiscale.
Calcola automaticamente i proventi da staking. DYOR.tax rileva i reward di staking dall'export CSV del tuo exchange o dalla scansione del wallet e calcola il provento imponibile al valore EUR di mercato. LIFO applicato alle successive cessioni.
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Dal 2023, i reward di staking sono inquadrati come proventi da detenzione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR (categoria cripto-attività). L'evento fiscale è l'accredito del reward nel wallet: il valore EUR di mercato in quel momento costituisce sia il provento imponibile sia il costo LIFO del token acquisito.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Categoria fiscale | Provento da detenzione, art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR |
| Momento fiscale | Accredito del reward nel wallet o sul conto exchange |
| Aliquota (dal 1° gennaio 2026) | 33% imposta sostitutiva (26% se il reward è in EUR EMT) |
| Commissioni validator / gas fee | Non deducibili (art. 68, comma 9-bis TUIR) |
| Costo fiscale del token reward | Valore EUR al momento dell'accredito |
| Regime pre-2023 | Redditi di capitale, art. 44, comma 1, lett. h TUIR (Circ. 30/E) |
Il costo LIFO del token ricevuto tramite staking è pari al valore EUR già dichiarato come provento al momento dell'accredito. La cessione successiva di quel token è tassata solo sulla variazione di valore tra reward e vendita, evitando la doppia imposizione.
Costo fiscale LIFO dei reward e cessione successiva
Quando ricevi un reward di staking, acquisisci una nuova unità del token al valore EUR di mercato in quel momento. Quel valore diventa il costo LIFO per le successive cessioni. La plusvalenza alla vendita si calcola come:
Plusvalenza = ricavato EUR - valore EUR al momento del reward
Il reward è tassato una volta al momento dell'accredito come provento da detenzione. La cessione successiva è tassata solo sull'apprezzamento ulteriore rispetto al valore dichiarato al reward.
Staking delegato e nodo validator attivo
Staking delegato (delegazione SOL a un validator via Phantom, ETH via Lido o Rocket Pool, staking su exchange): i reward sono proventi da detenzione standard ai sensi dell'art. 67 c-sexies TUIR. Ogni accredito è un evento fiscale separato, valutato al valore EUR nel momento dell'accredito.
Nodo validator attivo (gestione diretta di un nodo Ethereum, Solana o altro protocollo): se l'attività è svolta in modo abituale e organizzato, con investimenti significativi in hardware e carattere sistematico, l'AdE può qualificarla come reddito d'impresa ex art. 55 TUIR. In questo caso si applicano il regime ordinario o forfettario, IRAP e obbligo di partita IVA. I criteri di distinzione sono la frequenza, la sistematicità, gli investimenti materiali e la gestione di utenti o clienti terzi. Consulta un commercialista prima di avviare un nodo validator: il regime fiscale applicabile può cambiare completamente.
Liquid staking: permuta rilevante e valorizzazione differita
Il liquid staking consiste nello scambio di un token nativo contro un token di staking liquido emesso dal protocollo: ETH contro stETH (Lido), SOL contro mSOL (Marinade Finance), ETH contro rETH (Rocket Pool).
La Circolare 30/E dell'AdE stabilisce la regola della "stessa funzione": gli scambi tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni equivalenti non sono fiscalmente rilevanti (esempio esplicito: BTC↔ETH). Il token di liquid staking ha caratteristiche distinte dal token nativo - incorpora il rendimento da staking e ha un meccanismo di valorizzazione separato. Per questo, lo scambio ETH-stETH o SOL-mSOL si configura, secondo un'interpretazione prudente, come permuta fiscalmente rilevante.
- stETH (Lido, rebasing): il saldo stETH cresce automaticamente ogni giorno tramite il meccanismo di rebase. Non si tratta di reward discreti trasferiti: la valorizzazione avviene internamente. Il rendimento si realizza fiscalmente alla vendita di stETH come plusvalenza complessiva rispetto al costo LIFO della permuta iniziale.
- mSOL (Marinade Finance, ratio-based): il rapporto mSOL/SOL aumenta progressivamente. Il rendimento si manifesta alla riconversione come plusvalenza rispetto al costo LIFO di acquisto dell'mSOL.
- cbETH (Coinbase), jitoSOL (Jito): comportamento simile a ratio-based; plusvalenza realizzata alla cessione o riconversione.
In assenza di pronunciamenti specifici dell'AdE sul liquid staking, l'approccio prudente è trattare queste operazioni come permute fiscalmente rilevanti.
Staking su exchange e custodia autonoma: differenze pratiche
Staking su exchange (Binance Simple Earn, Kraken Staking, Coinbase, OKX Simple Earn, Bybit Easy Earn): i reward appaiono come transazioni separate nell'export CSV. Dal 2026, i CASP registrati trasmettono i dati all'AdE tramite il meccanismo DAC8 (D.Lgs. 194/2025). Prima scadenza di comunicazione: 30 giugno 2027 per i dati 2026.
Staking in custodia autonoma (wallet propri: Phantom per SOL, Ledger per ETH, ecc.): non ci sono comunicazioni automatiche all'AdE. La documentazione - export da block explorer o wallet software con valori EUR al momento di ogni reward - è interamente in capo all'utente. Il Quadro RW è obbligatorio per ogni wallet in custodia autonoma.
Staking SOL con Phantom. DYOR.tax scansiona il tuo wallet Phantom, individua tutti i reward di staking SOL e calcola il provento imponibile per ogni accredito secondo l'art. 67 c-sexies TUIR.
Phantom Calcolatrice →Esempio pratico: staking SOL nel 2026
Scenario: utente ha 50 SOL acquistati a 100 €/SOL nel dicembre 2025 (costo LIFO totale: 5.000 €). Da gennaio 2026 delega i 50 SOL a un validator e riceve 1 SOL di reward ogni mese.
| Mese | Prezzo SOL | Provento reward | Imposta (33%) |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 120 €/SOL | 120,00 € | 39,60 € |
| Febbraio 2026 | 130 €/SOL | 130,00 € | 42,90 € |
| Marzo 2026 | 140 €/SOL | 140,00 € | 46,20 € |
| (aprile-dicembre) | ... | ... | ... |
A fine 2026, l'utente ha 12 SOL reward con costo LIFO cumulato pari alla somma dei valori EUR al momento di ogni accredito. Se vende 12 SOL-reward a 200 €/SOL nel marzo 2027 e il costo LIFO cumulato dei reward è 1.800 €: plusvalenza = 2.400 € - 1.800 € = 600 €, imposta aggiuntiva 198 €.
Imposta totale stimata: circa 528 € (proventi da detenzione accumulati nei 12 mesi) + 198 € (plusvalenza alla cessione) = circa 726 €. I numeri dell'esempio sono illustrativi; i valori EUR effettivi dipendono dalla quotazione al momento di ogni accredito.
Dichiarazione dei redditi: come indicare lo staking
I proventi da staking vanno dichiarati nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi diversi categoria cripto-attività. Si aggregano tutti i proventi da detenzione dell'anno fiscale (staking, airdrop, lending e altre fonti della stessa categoria).
Le plusvalenze da successive cessioni dei token-reward rientrano nella stessa sezione Quadro RT. La base imponibile del 2026 si dichiara entro il 30 settembre 2027 (persone fisiche senza partita IVA) o il 30 novembre 2027 (con partita IVA).
Documentazione necessaria: export CSV dell'exchange con dettaglio dei reward (per staking su CEX); cronologia blockchain da block explorer con valori EUR al momento di ogni reward documentati (per custodia autonoma).
Quadro RW e staking
Il Quadro RW del Modello Redditi è obbligatorio per ogni portafoglio o conto digitale, indipendentemente dalla localizzazione dell'intermediario o dalla modalità di custodia. Una riga per ogni exchange, una riga per ogni wallet in custodia autonoma. Il saldo al 31 dicembre include tutti i token: quelli originari più i reward di staking accumulati più eventuali token di liquid staking (stETH, mSOL, ecc.).
DAC8 e staking: cosa cambia dal 2026
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194 (recepimento italiano di DAC8) impone ai CASP registrati di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati di identità e transazioni aggregate per utente, inclusi i reward di staking accreditati sui conti. La prima scadenza di comunicazione è il 30 giugno 2027 per i dati dell'anno di riferimento 2026. La documentazione completa da parte dell'utente è essenziale per prevenire discrepanze rispetto ai dati trasmessi dai CASP.
Domande frequenti sullo staking crypto in Italia
Al momento del reward. I proventi da staking sono tassati come proventi da detenzione (art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR) nel momento in cui il reward viene accreditato nel wallet. L'eventuale vendita successiva del token ricevuto è tassata separatamente solo sulla differenza di valore rispetto al momento del reward.
No. L'art. 68, comma 9-bis TUIR esclude esplicitamente la deducibilità delle commissioni dalla base imponibile delle cripto-attività. I costi del validator, le gas fee e le commissioni di piattaforma non riducono la plusvalenza fiscale.
Il valore EUR si determina alla quotazione dell'exchange dove il token è prevalentemente scambiato, al momento dell'accredito del reward. In alternativa si può usare un aggregatore affidabile (CoinGecko, CoinMarketCap). Il valore documentato diventa il costo LIFO del token acquisito tramite staking.
Se l'attività di validazione è svolta in modo abituale e organizzato, con investimenti significativi in hardware e gestione sistematica, l'AdE può qualificarla come reddito d'impresa ex art. 55 TUIR, con conseguente obbligo di partita IVA e IRAP. Il semplice staking delegato a un validator non genera questo obbligo. Si consiglia di consultare un commercialista prima di avviare un nodo validatore.
Sì. Se sei residente fiscale in Italia, tutti i proventi da staking sono tassati in Italia indipendentemente dalla localizzazione dell'exchange. Il principio di tassazione del reddito mondiale si applica ai residenti fiscali italiani.
LIFO è obbligatorio per la determinazione del costo delle unità cedute (art. 68, comma 9-bis TUIR). I reward di staking seguono una logica separata: sono tassati come provento da detenzione al momento dell'accredito; il costo fiscale del token reward è pari al valore EUR documentato all'accredito.
Il D.Lgs. 194/2025 impone ai CASP registrati di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati aggregati degli utenti, inclusi i reward di staking. La prima scadenza di comunicazione è il 30 giugno 2027 per i dati dell'anno 2026. Per la custodia autonoma la documentazione resta interamente in capo all'utente.