LIFO obbligatorio, imposta sostitutiva 33%, permuta BTC↔ETH non rilevante e monitoraggio degli obblighi di reporting DAC8 secondo la Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate. Binance, Coinbase, Kraken e Bybit. Senza registrazione.
LIFO, commissioni non deducibili, permuta stessa funzione e 33% imposta sostitutiva calcolati in automatico per la dichiarazione dei redditi italiana.
Spot, Simple Earn (Flexible e Locked), Launchpool e oltre 75 tipi di transazione. Binance Italy S.r.l. iscritta OAM. DAC8 applicabile. Importa lo storico completo per il LIFO corretto.
Trade, Earn e USDC Rewards. Coinbase Luxembourg, S.A. (autorizzata CSSF ai sensi di MiCAR, servizi in Italia dal 15 settembre 2025). Export CSV via Estratti conto su accounts.coinbase.com.
Spot, Futures, Staking e Earn. Kraken opera in Europa tramite entità regolamentate; il perimetro MiCA dipende dall'entità e dal prodotto. Export Ledger via Cronologia o Document Center.
Spot, Easy Earn (Flexible e Fixed) e Derivati. Bybit EU ha ottenuto la licenza MiCAR in Austria; la copertura dei servizi e gli obblighi di reporting dipendono dall'entità contrattuale e dalla residenza fiscale. Quadro RW obbligatorio.
Tutto ciò che viene calcolato in automatico, per non doverlo memorizzare.
Le cripto-attività generano redditi diversi per le persone fisiche non in regime d'impresa. Fonte normativa: TUIR art. 67, comma 1, lett. c-sexies, come modificato dalla L. 197/2022 e successive.
L'imposta sostitutiva è del 33% sulle plusvalenze e proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025). Per i token di moneta elettronica denominati in euro (EUR EMT) si applica il 26%.
La L. 207/2024 ha rimosso la franchigia originaria dal periodo d'imposta 2025. Ogni plusvalenza rilevante è ora imponibile integralmente. Per i periodi 2023-2024 la franchigia era attiva.
La base di costo è determinata con LIFO (Last In, First Out) per gli asset con più lotti di acquisto, ai sensi dell'art. 68, comma 9-bis TUIR. Non è ammessa la scelta tra FIFO, media ponderata e LIFO.
Diversamente da altri paesi, l'art. 68, comma 9-bis TUIR non permette la deduzione delle commissioni di acquisto e vendita dalla plusvalenza fiscale della categoria cripto. Le commissioni vengono memorizzate per la riconciliazione.
AdE (Circ. 30/E) considera gli scambi tra cripto con caratteristiche e funzioni equivalenti non rilevanti. BTC↔ETH e NFT↔NFT: non tassati. Crypto↔EMT stablecoin: tassato. Crypto↔ART: potenzialmente non tassato.
Le plusvalenze vanno nel Quadro RT. Il monitoraggio richiede una riga Quadro RW per ogni portafoglio o conto digitale, anche in Italia, anche in self-custody. Scadenza: 30 settembre (senza partita IVA).
D.Lgs. 194/2025 introduce l'obbligo di comunicazione per i CASP registrati a decorrere dal periodo di riferimento 2026. Prima scadenza: 30 giugno 2027. I dati delle tue transazioni saranno disponibili all'Agenzia delle Entrate.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026 · Fonti: AdE Circolare 30/E del 27 ottobre 2023, L. 207/2024, L. 199/2025, D.Lgs. 194/2025 · Per residenti fiscali in Italia
Guide pratiche per casi specifici: staking, airdrop e mercati di previsione.
Come vengono tassati i proventi da staking in Italia secondo AdE: redditi diversi da detenzione, valore EUR al momento dell'accredito.
Classificazione degli airdrop in Italia: AdE non li tratta esplicitamente nella Circ. 30/E. Approccio prudente e opzioni di dichiarazione.
Mercati di previsione in Italia: AdE non ha classificato esplicitamente i proventi. Due livelli di analisi fiscale: cessione USDC e provento del mercato.
L'anteprima è sempre gratuita. Il rapporto completo si paga una volta per anno fiscale, in base al numero di eventi fiscalmente rilevanti.
Sono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR. L'aliquota sostitutiva è del 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025). Per i token di moneta elettronica denominati in euro (EUR EMT) si applica il 26%. La franchigia di 2.000 € è stata eliminata dalla L. 207/2024 a decorrere dal 2025.
LIFO obbligatorio per ogni asset con più unità in portafoglio, ai sensi dell'art. 68, comma 9-bis TUIR. Non è possibile scegliere FIFO o media ponderata per la categoria cripto italiana.
No. L'art. 68, comma 9-bis TUIR esclude esplicitamente la deducibilità delle commissioni dalla base imponibile della categoria cripto. Il calcolatore le memorizza per la riconciliazione, ma non le sottrae dalla plusvalenza fiscale.
No. AdE (Circ. 30/E) considera gli scambi tra criptovalute con caratteristiche e funzioni equivalenti fiscalmente non rilevanti. BTC↔ETH è un esempio esplicito nella circolare. Il cripto ricevuto eredita il costo fiscale LIFO del cripto ceduto. Lo scambio verso un NFT o verso un EMT stablecoin (come USDC) è invece rilevante.
Sì. Il Quadro RW richiede una riga per ogni portafoglio o conto digitale, indipendentemente dalla modalità di custodia e dal fatto che gli asset siano in Italia o all'estero. Questo vale anche per la self-custody con hardware wallet.
Dal periodo di riferimento 2026 (D.Lgs. 194/2025). I CASP (Crypto-Asset Service Providers) comunicano all'AdE identità e transazioni aggregate degli utenti. Prima scadenza: 30 giugno 2027 per i dati 2026. Dal 2027 l'Agenzia delle Entrate avrà dati significativamente più dettagliati per i controlli.
No. La L. 207/2024 ha eliminato la franchigia a decorrere dal periodo d'imposta 2025. Dal 2025 ogni plusvalenza rilevante è integralmente imponibile. Per le dichiarazioni 2023 e 2024 la franchigia di 2.000 € era ancora applicabile.
Si applica l'imposta sul valore delle cripto-attività al 2‰ annuo; se l'intermediario applica l'imposta di bollo, il contribuente non la versa autonomamente. In assenza di intermediario (self-custody), l'imposta va versata tramite F24 con il Modello Redditi.