Ultimo aggiornamento: maggio 2026 · Fonti: Legge 197/2022, Circolare AdE 30/E/2023, DL 201/2011 art. 19, D.Lgs. 194/2025 · Per residenti fiscali in Italia
Crypto in Quadro RW senza vendere
Sì, nella maggior parte dei casi devi dichiarare le cripto-attività nel Quadro RW anche se non hai venduto nulla durante l'anno. L'obbligo non riguarda solo le plusvalenze realizzate: copre il monitoraggio fiscale e un'imposta patrimoniale annua del 2‰ che si applica al saldo del 31 dicembre, pro-rata per i giorni di detenzione. Il 2023 ha segnato un cambiamento sostanziale in questa materia.
Cosa è cambiato con la riforma 2023
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto esplicitamente la categoria "cripto-attività" nel TUIR ed esteso il monitoraggio fiscale tramite Quadro RW a tutte le cripto-attività detenute dai residenti fiscali italiani. Prima di questa riforma, le regole si applicavano alle "valute virtuali", un concetto più ristretto che lasciava spazi interpretativi. Dal 2023, il perimetro è molto più ampio e copre in via generale qualunque cripto-attività, indipendentemente dalla natura dell'asset.
Un aspetto spesso sottovalutato: la localizzazione dell'exchange non rileva più come fattore discriminante. Che il tuo conto sia su un exchange con sede nell'Unione Europea, alle Cayman o altrove, l'obbligo di monitoraggio RW si applica comunque. La Circolare 30/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente confermato questo punto.
La stessa circolare ha chiarito un altro punto rilevante: la self-custody non esonera dall'obbligo. Se detieni BTC su un Ledger, ETH su MetaMask o SOL su Phantom, sei nella stessa posizione di chi usa un exchange centralizzato ai fini del Quadro RW. L'obbligo segue le cripto-attività, non il tipo di custodia.
In pratica: che il tuo BTC sia su Binance o in un Ledger Nano, l'obbligo di dichiarazione nel Quadro RW esiste lo stesso.
L'imposta sulle cripto-attività non è IVAFE, ma si dichiara nello stesso quadro
Molti utenti confondono l'imposta sulle cripto-attività con l'IVAFE, anche perché il tasso è identico: 0,2% annuo. Tecnicamente si tratta però di due imposte distinte. L'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) si applica ai conti bancari e ad altri prodotti finanziari esteri, con una base imponibile calcolata sulla giacenza media annua. L'imposta sulle cripto-attività è stata introdotta separatamente dalla Legge 197/2022, che ha modificato il DL 201/2011 art. 19, e ha una base imponibile differente: il valore di mercato al 31 dicembre, pro-rata per i giorni di detenzione nell'anno.
La distinzione ha conseguenze pratiche. Per l'IVAFE sui conti bancari esteri si usa la giacenza media; per le cripto si usa lo snapshot al 31 dicembre. Il metodo di calcolo è quindi diverso, anche se il quadro dichiarativo è lo stesso.
Le istruzioni al modello dichiarativo 2026 elencano espressamente tre voci separate nel contesto del Quadro RW: IVIE (immobili esteri), IVAFE (attività finanziarie estere) e imposta sulle cripto-attività. Sono tre regimi distinti, non uno solo.
Come si calcola l'imposta se non hai venduto
La formula di base è la seguente:
"valore_31.12_EUR" è il valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre dell'anno di riferimento, convertito in euro. "giorni_detenzione" sono i giorni intercorsi tra la data di acquisto, o il 1 gennaio se l'asset era già in portafoglio a inizio anno, e il 31 dicembre. Le istruzioni IVAFE citano 365; alcuni CAF usano i giorni effettivi negli anni bisestili. Verifica con il tuo CAF quale criterio applicare.
L'importo viene arrotondato all'euro più vicino solo al momento della compilazione della dichiarazione, non nei calcoli intermedi. Nei calcoli di verifica puoi quindi lavorare con decimali.
Soglie che non si applicano alle cripto (e che vengono spesso confuse)
Circolano diverse soglie che in realtà non hanno effetto sull'obbligo di monitoraggio RW delle cripto-attività né sull'imposta patrimoniale dello 0,2%. La tabella seguente chiarisce a cosa si applica ciascuna.
| Soglia | A cosa si applica realmente | Si applica alle cripto nel Quadro RW? |
|---|---|---|
| €51.645,69 | Vecchia analogia con le valute estere, pre-2023. Compare in documenti storici tra cui la Risposta 788/2021 dell'AdE. | No - non è il trigger per l'attuale 0,2% né per il monitoraggio RW delle cripto. |
| €2.000 | Franchigia per le plusvalenze realizzate da cripto-attività (imposta sostitutiva). Eliminata dal 2025 con L. 207/2024. | No per il monitoraggio RW né per l'imposta patrimoniale 0,2%. |
| €15.000 | Soglia massima del saldo annuo per il monitoraggio RW dei conti bancari esteri. | No per le cripto. |
| €5.000 | Giacenza media annua per l'IVAFE fissa di €34,20 sui conti bancari esteri. | No per le cripto. |
Per le cripto-attività non esiste, nelle fonti ufficiali esaminate, una soglia de minimis equivalente per il monitoraggio RW o per l'imposta patrimoniale dello 0,2%. In assenza di una soglia esplicita, l'approccio più prudente è dichiarare anche importi modesti. Verifica con un commercialista o CAF la tua situazione specifica.
Self-custody, hardware wallet, MetaMask - serve la dichiarazione?
Sì. La Circolare 30/E/2023 affronta esplicitamente questo punto: la detenzione tramite chiavi private o wallet personali non esime dall'obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW. L'obbligo riguarda le cripto-attività in quanto tali, non il soggetto che le custodisce per conto del contribuente.
In pratica significa che un hardware wallet come Ledger Nano, un wallet software come MetaMask o Phantom, o qualunque altro strumento di self-custody, non crea una situazione diversa rispetto a un conto su exchange centralizzato. L'asset rimane nella tua disponibilità e va indicato nel Quadro RW.
Dal punto di vista compilativo, in linea generale ciascun wallet o intermediario presso cui detieni cripto-attività va indicato nel Quadro RW con il valore al 31 dicembre. Se hai più indirizzi che fanno capo allo stesso wallet, può essere opportuno aggregarli; la struttura corretta dipende dalla documentazione disponibile e dal modello dell'anno. Verifica con il commercialista come aggregare correttamente i dati.
Stablecoin e saldi fiat sull'exchange
Le stablecoin come USDC e USDT rientrano in linea di massima nella definizione ampia di "cripto-attività" introdotta dalla Legge 197/2022. Non sono equiparate automaticamente a saldi in valuta fiat. Il loro valore va quindi misurato al prezzo di mercato al 31 dicembre, non a una parità fissa 1:1 con il dollaro. Salvo casi particolari in cui la struttura contrattuale del prodotto sia classificata diversamente dall'AdE, vengono in linea generale trattate come cripto-attività. Alcuni token regolamentati, in particolare EMT denominati in euro ai sensi del Regolamento MiCA, potrebbero richiedere una valutazione separata.
Diverso è il caso dei saldi fiat detenuti sull'exchange: euro o dollari che hai depositato e che non hai ancora convertito. Questi non si aggiungono automaticamente alla base imponibile delle cripto-attività. La loro classificazione dipende dalla natura contrattuale del rapporto con l'exchange (conto bancario, moneta elettronica, saldo piattaforma) e va valutata separatamente. Le fonti ufficiali non impongono di sommare i saldi fiat alla riga RW delle cripto. Se sei incerto su come classificarli, è opportuno chiedere a un commercialista.
Esempio pratico
Un utente ha acquistato 0,5 BTC il 1° marzo 2025 e non ha venduto nulla entro il 31 dicembre. I giorni di detenzione sono 306 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2025). Se il valore di 1 BTC al 31 dicembre 2025 è, ad esempio, €90.000 per BTC, il saldo al 31.12 è €45.000.
In dichiarazione si arrotonda a €75.
Se il BTC fosse stato acquistato prima del 1° gennaio 2025 e detenuto per tutto l'anno, i giorni sarebbero 365 e l'imposta sarebbe €45.000 × 0,002 = €90.
Quali strumenti sono disponibili oggi
Gli strumenti attuali di DYOR.tax coprono due scenari distinti. Se non hai venduto, quello che hai bisogno dipende da cosa ti viene chiesto.
Se il CAF o il patronato ti chiede la giacenza media per l'ISEE, usa il calcolatore giacenza media. Produce un report con la media annuale dei saldi giornalieri in EUR per ogni asset, con la fonte del prezzo e del tasso di cambio. Questo report copre la documentazione per l'ISEE; non calcola l'imposta patrimoniale del 2‰ pro-rata.
Se hai anche venduto, convertito o ricevuto staking reward durante l'anno, il calcolatore Binance produce il calcolo delle plusvalenze con LIFO nel regime dichiarativo per il Quadro RT.
Per lo snapshot RW e la stima del 2‰, puoi invece usare il report qui sotto. Nella prima versione supporta CSV Binance, Coinbase e Kraken: ricostruisce il saldo al 31 dicembre, separa cripto, stablecoin e fiat, e produce una stima documentale dell'imposta sulle cripto-attività.
Snapshot Quadro RW + stima 0,2%
Carica un CSV Binance, Coinbase o Kraken. La preview è gratuita; il report completo costa 29 euro per anno e include PDF + CSV.
Ricostruzione snapshot RW
Stiamo leggendo il CSV e preparando saldo al 31 dicembre, movimenti e controlli di coerenza.
Il CAF ti ha chiesto anche la giacenza media per l'ISEE?
Quello è un calcolo diverso dal Quadro RW: usa la media annuale dei saldi giornalieri, non il solo valore al 31 dicembre.
Calcolatore giacenza media ISEE →Ho anche venduto - calcolatore plusvalenze →
Hai bisogno anche della giacenza media per l'ISEE?
Se il CAF o il patronato ti ha chiesto la giacenza media per la dichiarazione ISEE, quella è un calcolo diverso dalla base imponibile dell'imposta patrimoniale. La guida Giacenza media crypto per ISEE e DSU spiega la differenza e come usare il calcolatore.